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Assunzioni Staff del Sindaco: eccessi arrecano danno erariale?

lentepubblica.it • 23 Febbraio 2017

fascia sindacoLa Corte dei Conti, sezione giurisdizionale dell’Abruzzo, con la sentenza del 31 gennaio 2017, n. 8, si è espressa sulle assunzioni dello Staff del Sindaco e se esse, nel superare il tetto di spesa possano arrecare un danno erariale.


 

 

L’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, e succ. mod., dispone che:

 

Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

 

Assumere personale nello staff del sindaco superando i limiti finanziari previsti per il lavoro flessibile comporta danno erariale. La Corte, pertanto, pone un altro limite all’utilizzo, troppo disinvolto, che fanno i Comuni dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 267/2000 (il Tuel), norma secondo la quale, appunto, è possibile costituire lo staff del sindaco e della giunta.

 

Per le assunzioni a tempo determinato, nelle quali rientrano le assunzioni del personale in staff di cui all’art. 90 del TUEL (cfr. Sez. Contr. Lombardia, par. 292/2015), rileva anche l’art. 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, anch’esso correttamente richiamato nell’atto di citazione. Questo il testo della norma all’epoca dei fatti, limitatamente alla parte che qui interessa:

 

“A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.

 

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

 

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. […] Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

 

 

 

Fonte: Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale dell'Abruzzo
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